Riassunto e commenti al Decreto Legge del 9 febbraio 2017, n.8

Un interessante e utile riassunto al Decreto Legge del 9 febbraio 2017, n.8 con i commenti del retrosaro Domenico.
Il testo completo del Decreto Legge è disponibile sul nostro sito nella sezione Ricostruzione, Normative e Documenti, tramite questo link.


A seguire un riassunto delle maggiori novita’ introdotte dal nuovo decreto.
Fondi per la zootecnia e agevolazioni per l’agricoltura, ma nessuna nuova misura economica per le altre imprese, mentre si semplifica la burocrazia, ci sono nuovi termini per il pagamento delle tasse e cambiano le carte in tavola sugli incarichi ai professionisti: è questo il contenuto del decreto legge numero 8 del 9 febbraio 2017, “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017″, varato dal Governo Gentiloni e pubblicato in Gazzetta ufficiale nella tarda serata di giovedì. Un testo che è pronto ora ad aprire la strada a nuove ordinanze operative del commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani, atteso per lunedì 13 gennaio a Spoleto insieme alla vice per l’Umbria, la presidente della Regione, Catiuscia Marini.Ventidue gli articoli da cui è composto il Dl che servono a chiarire e modificare alcuni provvedimenti contenuti nel decreto legge 189 del 2016 (clicca qui per scaricare il testo coordinato con la legge di conversione), ma che, come già era trapelato, hanno un contenuto deludente per quanto riguarda il sostegno alle imprese, che era stato chiesto a gran voce, non contemplando minimamente l’ipotesi di riconoscimento in qualche modo del danno indiretto e di una (effettivamente improbabile) ‘no tax area’. Per il resto, buona parte dei provvedimenti era stato già preannunciato dallo stesso premier al momento dell’approvazione da parte del Consiglio di Ministri, il 2 febbraio. In primis la soluzione dei problemi relativi alla busta pesante, che con i due precedenti decreti legge unificati estromettevano dal beneficio fiscale chi lavorava fuori dall’area del cosiddetto cratere sismico.

Vediamo quindi nel dettaglio le principali disposizioni contenute nel decreto legge 8/2017, da oggi in vigore ma che ora dovrà passare al vaglio del Parlamento per la conversione in legge entro 60 giorni.

Niente bando di gara per le urbanizzazioni.
Cambiano le procedure per le urbanizzazioni relative alle strutture di emergenza: per l’affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative d’emergenza, delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, nonché dei moduli abitativi provvisori rurali per i casi in cui non procedono direttamente i singoli operatori danneggiati le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all’espletamento dei predetti interventi mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in particolare “le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all’interno dell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture – uffici territoriali del Governo almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere all’aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso”.

Ricostruzione leggera, cambiano i tempi per i documenti.
Sugli interventi di immediata esecuzione cambiano i termini per presentare i documenti all’ufficio speciale per la ricostruzione: non più entro 60 giorni dal provvedimento che disciplina i contributi per la ricostruzione privata. Il testo cambia così: “Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all’articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo”.

Microzonazione sismica dei Comuni e piani per nuove scuole.
Il commissario promuove l’immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni inseriti nel cratere della microzonazione sismica di III livello. In campo ci sono 5 milioni di euro. Gli studi di microzonazione dovranno essere effettuati (per essere omogenei nelle quattro regioni interessate) con il coordinamento scientifico del Centro per la microzonazione sismica del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per quanto riguarda le scuole, un nuovo comma prevede di “predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici”. Anche per gli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani per le nuove scuole per il nuovo anno scolastico si applica la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Le troppe assenze non causeranno la bocciatura.
Il nuovo decreto legge post terremoto contiene anche una norma molto attesa dagli studenti: “Nei comuni del cratere l’anno scolastico 2016/2017, in deroga all’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza minima”.

Trattamento e trasporto delle macerie.
Si elimina il comma dell’articolo 14 che prevedeva la redazione di un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti da parte del commissario straordinario. Modifiche, quindi, anche ai commi dell’articolo 28 del decreto legge 189/2016 che facevano riferimento a questi piani. La materia è invece demandata ai presidenti delle quattro regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) che devono approvare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del nuovo dl, il piano per la gestione delle materie e dei rifiuti. Ai fini degli adempimenti amministrativi, è considerato produttore delle macerie il Comune interessato. Eliminata anche la disposizione che prevedeva che la costituzione, da parte sempre del commissario straordinario, di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione.

Per i professionisti cambiano i contributi per le spese tecniche.
Varie le novità per i tecnici interessati dalla progettazione e direzione lavori di interventi di ricostruzione leggera e pesante ma anche della redazione delle schede Aedes. In primis gli operatori economici interessati a partecipare ad interventi di ricostruzione non devono essere per forza iscritti all’Anagrafe antimafia ma devono per lo meno dimostrare di aver presentato domanda per l’iscrizione in tale Anagrafe.
Per quanto riguarda la disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, si evidenzia che il direttore dei lavori deve non solo avere rapporti di parentela con il titolare o soci dell’impresa affidataria dei lavori, ma nemmeno di affinità o convivenza. Cambia anche il contributo massimo per le attività tecniche, che “è stabilito nella misura, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell’importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali”.

Rivisto il limite dei 30 incarichi per ogni tecnico.
Cambia radicalmente anche la questione del limite dei 30 incarichi per ciascun professionista. Gli interventi di ricostruzione leggera non rientrano nel computo del limite previsto, che può essere comunque non rispettato anche dimostrando una particolare organizzazione tecnico – professionale. In sostanza gli studi professionali articolati e di dimensioni rilevanti potranno evitare le disposizioni che limitano le concentrazioni di incarichi ed assumerne più dei 30 indicati.
Anche l’attività di redazione della scheda Aedes è esclusa dal numero degli incarichi: “Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile a contribuzione ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, – è scritto nel decreto legge – non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, né rilevano i criteri, stabiliti dai provvedimenti previsti dal comma 7 dell’articolo 34 stesso, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata”.

Contributo ai cittadini per il contrasto alla povertà.
L’articolo 10 prevede un sostegno economico alle fasce deboli della popolazione: “è concessa, su domanda, per l’anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di sostegno al reddito per il contrasto alla povertà”. I requisiti previsti sono: essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni del cosiddetto cratere; trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell’ISEE ovvero dell’ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.

Busta paga pesante anche a chi lavora fuori dal cratere, ma niente rimborsi.
Si risolvono poi i problemi relativi alla cosiddetta busta pesante per chi lavora fuori dal cratere emersi finora, grazie alla sostituzione del comma 1-bis dell’articolo 48 del decreto legge 189/2016: “I sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”. Ovviamente, come era già finora, per i Comuni più grandi (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto) la busta paga pesante si applica solo a chi ha casa inagibile.

Sospensione di tasse e canone Rai e successiva riscossione.
La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari è prevista dal nuovo decreto legge non più fino al 30 settembre 2017, ma fino al 30 novembre 2017. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene “entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi”. Per quanto riguarda il canone Rai, ugualmente si pagherà da dicembre 2017. Chi non ha più una tv, però, sarà esentato per il secondo sempre 2016 e per tutto il 2017. Per quanto riguarda invece le cartelle esattoriali, saranno sospese fino al 30 novembre 2017. Sospensione che terminerà dopo quella data.
I titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017.

Alloggi pubblici invece di Sae o Cas.
In considerazione degli obiettivi di contenimento dell’uso del suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei, il decreto legge prevede che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possano “acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, unità immobiliari ad uso abitativo agibili e realizzate in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle “zone rosse” o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F” secondo la procedura AeDES, quale misura alternativa al percepimento del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e successive modificazioni, ovvero all’assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. Le proposte di acquisizione, sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile previa valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa dall’ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai parametri di costo dell’edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate nonché valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d’emergenza (SAE)”.

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche.
Tra le misure, già annunciate dal ministro Martina la scorsa settimana nel dettaglio, in campo vengono messi quasi 23 milioni di euro nel 2017 per gli allevatori. Invece “le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102”.

Tribunali: slitta la riforma a Chieti e L’Aquila, modifiche alla sospensione dei processi.
Per le esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L’Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i termini di cui all’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono ulteriormente prorogati sino al 13 settembre 2020.
Per quanto riguarda invece il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali per i soggetti residenti o con sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la misura è prevista fino al 31 luglio 2017 e tali provvedimenti “si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all’ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda”. Una questione su cui probabilmente il precedente decreto legge aveva generato un po’ di confusione.

Nuove misure per il personale di Uffici speciali per la ricostruzione, Prociv e Comuni.
Disposizioni particolari sono previste infine per il personale degli uffici speciali per la ricostruzione,
mentre per quanto riguarda Comuni e dipartimento della protezione civile, confermando la possibilità di assumere fino a 350 persone per una spesa di 14,5 milioni di euro nel 2017, viene prevista l’ipotesi di assunzione di 700 persone per il 2018, con un impegno di 29 milioni di euro. I Comuni possono anche possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili (non più di 5 per Comune). Assunzioni possono essere fatte anche dalle Province. Sono poi previste dal decreto legge delle Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile.

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